Obbligo di tracciabilità delle retribuzioni da lavoro
Come noto, a far data dal 1° luglio 2018 è entrato in vigore il divieto per i datori di lavoro o committenti di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia di rapporto di lavoro instaurato (art. 1 comma 910 della Legge n. 205/2017). Il pagamento delle retribuzioni dovrà essere effettuato mediante una delle modalità di pagamento previste dalla norma, pena l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa ricompresa tra € 1000,00 ed € 5000,00 (Art. 1 comma 913).
CAMPO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
La legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2018) ha introdotto all’art. 1 comma 910 e ss., con decorrenza dal 1° luglio 2018, l’obbligo, per i datori di lavoro o committenti, di corrispondere la retribuzione, nonché ogni anticipo di essa, mediante una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
- Bonifico sul conto identificato dal codice IBAN identificato dal lavoratore;
- Strumenti di pagamento elettronico;
- Pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento [ovvero un un conto corrente ordinario];
- Emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo impedimento, a un so delegato. A parere del Ministero, in detta modalità possono rientrare i vaglia postali sempre che siano rispettate le condizioni e le modalità di cui all’art. 49 commi 7 e 8 del D.lgs. n. 231/2007.
Pertanto, con decorrenza dalla medesima data, la retribuzione in parola (nonché i suoi acconti) non potrà più essere corrisposta a mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore.
Stante quanto sopra, il divieto di pagamento in contanti è riferibile alla retribuzione o acconti della stessa. Con nota n. 6201/2018, l’ispettorato chiarisce infine che poichè l’obbligo di pagamento in parola riguarda esclusivamente le retribuzioni, l’utilizzo degli strumenti di pagamento elencati dalla norma non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali, ad esempio, anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse ed esecuzione della prestazione – debitamente documentate (es. rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio). Tali somme potranno continuare ad essere erogate in modalità differenti, anche in contanti.
Con riguardo all’indennità di trasferta, il dicastero ricomprende la stessa, in considerazione della natura mista – risarcitoria e retributiva solo quando superi un determinato importo e caratteristiche – nell’alveo degli obblighi di tracciabilità, diversamente da quello che avviene per le somme versate esclusivamente a titolo di rimborso che hanno solo natura restitutoria.
Si rammenta che la firma apposta sulla busta paga da parte del lavoratore non certifica l’avvenuto pagamento delle somme retributive dovute.
CAMPO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE
La disposizione in esame si rivolge al pagamento delle retribuzioni o dei corrispettivi corrisposti in esecuzione dei seguenti rapporti:
- Rapporto di lavoro subordinato stipulato ai sensi dell’art. 2094 cc, indipendentemente dalla modalità di svolgimento della prestazione di lavoro e dalla durata del rapporto (intermittente, tempo determinato etc);
- Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- Contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma (anche associativa) dalle cooperative con i propri soci ai sensi della legge n. 142/2001.
Sono esclusi dall’applicazione degli obblighi di tracciabilità:
- I rapporti instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 e L. n. 339/58;
- I rapporti regolati dai contratti collettivi nazionali di lavoro [CCNL] per gli addetti ai servizi familiari e domestici stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Come chiarito con nota prot. dell’Ispettorato Nazionale del lavoro [INL] n. 4538/2018, ancorché non ricompresi dall’art. 1 comma 912 della Legge in oggetto, devono ritenersi esclusi dall’applicazione dell’obbligo sopracitato anche i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.
VERIFICHE ISPETTIVE
Come precisato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, al fine della verifica della corresponsione della retribuzione in contanti direttamente al lavoratore ovvero per la verifica del rispetto degli obblighi di tracciabilità in genere, gli ispettori possono acquisire prove anche documentali mediante controlli ulteriori che si differenziano in base al sistema di pagamento adottato.
In particolare:
- Bonifico sul conto identificato dal codice iban indicato dal lavoratore: l’istanza di verifica verrà indirizzata alla filiale dell’istituto di credito dove è acceso il c/c del datore di lavoro, identificato mediante iban, dal quale è stato disposto il bonifico;
- Strumenti di pagamento elettronici: verranno richieste le informazioni previste per i pagamenti eseguiti a mezzo bonifico (codice IBAN del beneficiario);
- Pagamento in contanti attraverso c/c di tesoreria con mandato di pagamento o c/c ordinario: In base ai nominativi dei lavoratori forniti dagli ispettori, la banca, svolte le opportune verifiche, può segnalare quanto segue:
- il lavoratore ha riscosso le somme, specificando data e importo erogato;
- la retribuzione è stata messa a disposizione ma il lavoratore non ha ancora provveduto al ritiro delle somme;
- le somme messe a disposizione sono state restituite al datore di lavoro per superamento dei termini di giacenza (solitamente le somme sono a disposizione per un periodo di tempo limitato, ad es. 30 o 60 giorni);
- Emissione di un assegno consegnato al lavoratore o a suo delegato: gli Uffici potranno chiedere evidenza degli stessi, tratti e pagati sul conto del datore di lavoro, in un determinato periodo di tempo (importo, codice ABI e codice CAB della banca che ha negoziato l’assegno, data pagamento, eventuale esito dell’assegno). Si precisa che l’Istituto di credito del datore di lavoro può non conoscere il soggetto in favore del quale l’assegno è stato emesso e pagato (qualora l’assegno sia passibile di girata – importo inferiore a 1.000 euro – il beneficiario potrebbe essere diverso dal soggetto che ha incassato il titolo). Inoltre, laddove si rendesse necessario, sulla base delle informazioni ricevute dall’Istituto di credito del datore di lavoro, in particolare grazie ai codici ABI e CAB della banca negoziatrice, il personale ispettivo potrà rivolgere a quest’ultima un’istanza per avere indicazioni sul soggetto che ha versato ed incassato l’assegno. Ai fini della verifica gli Uffici devono comunicare all’Istituto negoziatore il numero dell’assegno. Al riguardo si segnala che, qualora i codici ABI e CAB della banca negoziatrice siano stati forniti con puntualità dal lavoratore, il personale ispettivo può interrogare direttamente quest’ultima banca (cfr. nota 4 al modello allegato).
Laddove il pagamento della retribuzione sia effettuato a mezzo assegno circolare di cui il datore di lavoro abbia fatto richiesta di emissione presso una banca (ove intrattiene un rapporto di conto ovvero abbia versato delle somme), quest’ultima – in aggiunta alle informazioni sopra indicate per gli assegni bancari – potrà fornire evidenza del beneficiario in favore del quale il titolo è stato emesso. Anche in questo caso gli Uffici richiedenti la verifica dovranno fornire all’Istituto di credito gli estremi del numero identificativo dell’assegno circolare
Al fine di garantire la certezza delle comunicazioni e dei tempi, la richiesta da parte del personale ispettivo nei confronti degli Istituti di credito deve avvenire, tramite il fac-simile appositamente predisposto, preferibilmente a mezzo PEC, direttamente alla filiale presso la quale il datore di lavoro intrattiene i rapporti di conto a valere sui quali è stato effettuato il pagamento con bonifico, strumenti di pagamento elettronico o in contanti.
In caso di pagamento mediante assegni, come sopra anticipato, laddove il lavoratore abbia indicato al personale ispettivo la banca (codici ABI e CAB) presso la quale l’assegno è stato versato, sarà possibile interrogare direttamente tale banca (negoziatrice dell’assegno). La risposta da parte dell’Istituto di credito potrà intervenire entro i termini di volta in volta definiti tra banca e l’ITL (di norma non inferiori a 30 giorni) in relazione al tipo di accertamento, al periodo di riferimento dell’indagine e alla quantità di informazioni richieste.
In ogni caso, gli organi di vigilanza dovranno aver cura di conservare il mezzo di trasmissione della richiesta effettuata, con attestazione della data di invio e di ricezione, considerato che tale data assume rilevanza nell’ambito del procedimento istruttorio, anche ai fini della decorrenza o eventuale interruzione dei termini previsti dall’articolo 14 della L. n. 689/1981.
REGIME SANZIONATORIO
La mancata osservazione delle disposizioni in parola comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma ricompresa tra € 1.000,00 ed € 5.000,00.
Come precisato dal Dicastero la sanzione si applica:
- Quando la corresponsione delle somme avviene con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;
- Quando, nonostante l’utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato (es. bonifico bancario che venga successivamente revocato o assegno bancario revocato prima dell’incasso) ovvero nei casi in cui si evidenziano condotte aventi scopo elusivo della norma.
Stante quanto sopra, al fine di evitare l’applicazione delle sanzioni previste, il datore deve, non solo utilizzare le modalità di pagamento indicate dal legislatore, ma accertarsi che il pagamento sia andato a buon fine.
Il regime sanzionatorio sopraesposto è riferito alla totalità dei lavoratori in forza presso il singolo datore di lavoro con la conseguenza che la sua applicazione prescinde dal numero di lavoratori interessati alla violazione.
In ogni caso, il riferimento alla erogazione della retribuzione, che per lo più avviene con cadenza mensile, comporta l’applicazione di tante sanzioni quante sono le mensilità per cui si è protratto l’illecito. Nel caso in cui la corresponsione della retribuzione non avvenga
con periodicità mensile (ed. quindicinale, giornaliera etc), si configurano tanti illeciti in relazione al numero delle condotte elusive poste in essere.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con nota n. 9294 del 9/11/2018, ha ammesso la cumulabilità della sanzione in parola con la c.d. “maxi-sanzione per lavoro nero”, qualora i lavoratori “in nero” siano remunerati utilizzando strumenti non tracciabili. Di fatto, laddove il legislatore ha voluto escludere l’applicazione di ulteriori sanzioni in caso di contestazione della maxi-sanzione lo ha fatto espressamente.
Il relazione a quanto sopra, il Dicastero ricorda inoltre che, come già evidenziato nella nota. Prot. 5828 del 4 luglio 2018, l’illecito di cui al comma 913 si verifica ogni qualvolta la retribuzione venga corrisposta in violazione del comma 910 secondo la periodicità di erogazione che di norma avviene mensilmente. Pertanto, nella fattispecie in esame, qualora la periodicità dell’erogazione della retribuzione non segua l’ordinaria corresponsione mensile, si potrebbero configurare tanti illeciti in relazione alle condotte poste in violazione (es. corresponsione giornaliera della retribuzione, irrogazione della sanzione relativi al numero di illeciti per giornate di lavoro “in nero” effettuate).
Trattandosi di illecito non materialmente sanabile, non è ammessa l’applicazione della diffida di cui al D.lgs. n. 124/2004. Ne consegue che la sanzione sarà determinata nella misura ridotta di cui all’art. 16 della L. n. 689/1981.
Avverso il verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza è possibile presentare ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell’INL ai sensi dell’art. 16 del D.lgs. n. 124/2004 entro trenta giorni dalla notifica.
Si evidenzia, infine, che laddove il personale ispettivo abbia riscontrato pagamenti in contanti per un importo stipendiale mensile complessivamente pari o superiore a € 3.000, si configura, altresì, la violazione dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 che andrà segnalata, ai sensi del successivo art. 51, comma 1, alle Ragionerie Territoriali dello Stato competenti in base al luogo ove è avvenuto il pagamento o, se ignoto, in base al luogo di accertamento, ai fini della contestazione, da parte degli organi competenti, dell’illecito amministrativo.
Il Software Paghe di Studio Centro | Servizio Paghe a Vicenza
Studio Centro | Software paghe Vicenza offre ai propri clienti un efficace servizio paghe tramite un software paghe basato sulla tecnologia web che garantisce non soltanto prestazioni superiori rispetto ai comuni applicativi paghe, ma consente soprattutto di ottimizzare la comunicazione tra Studio e Azienda cliente e di raggiungere risultati sorprendenti in termini di produttività, sicurezza, qualità del servizio e fidelizzazione del cliente. Se volete incontrarci o capire insieme a noi qual è la soluzione ideale per la vostra azienda, non esitate a contattare Studio Centro.
Fonte: Lavoro Facile
Comments are closed.