Voucher lavoro addio, ecco le possibili alternative

Il Governo ha approvato un decreto legge che sancisce l’abolizione dei voucher lavoro. Tuttavia, è prevista una fase transitoria per l’intero 2017 durante la quale si potranno utilizzare i voucher già acquistati. Non si potranno però acquistare nuovi voucher.

In tema di paghe e stipendi una grande rivoluzione si è avuta con l’avvento dei voucher lavoro. L’utilizzo dei buoni ha avuto una rapida ed impressionante diffusione. Nel 2016 addirittura il numero totale di buoni lavoro venduti è stato di 134 milioni (+ 23,9% rispetto al 2015, + 95% rispetto al 2014). Ma con l’abolizione dei voucher da parte del Governo quali prospettive attendono i lavoratori che ne usufruivano?

Storia dei voucher lavoro

I voucher sono nati nel 2003 con la cosiddetta “riforma Biagi“, come sistema di pagamento utilizzabile per il lavoro occasionale di tipo accessorio. Creati con l’intento di combattere il fenomeno del lavoro nero, sono entrati in vigore nel 2008. La riforma Fornero nel 2012 ne ha ampliato l’uso a tutti i settori per una facile regolarizzazione dei rapporti di lavoro. Questo grazie all’acquisto di voucher prepagati, comprensivi della retribuzione e dei contributi previdenziali, da consegnare al prestatore di lavoro. Con il passare del tempo è emerso un vasto utilizzo irregolare, in cui la flessibilità dei buoni lavoro si prestava facilmente a pratiche elusive della legislazione del lavoro e della previdenza sociale.

Abolizione dei voucher lavoro

Lo smoderato utilizzo dei voucher e le crescenti irregolarità hanno portato il Governo all’abolizione di questi il 17 marzo 2017. Attraverso  un decreto, con entrata in vigore immediata, viene dunque abrogato l’istituto del lavoro accessorio e, contestualmente, dei voucher utilizzati per retribuire tali prestazioni. Il provvedimento decreta lo stop ai voucher lavoro, cancellando le norme contenute nel Jobs Act. Dunque dal 17 marzo non si possono più acquistare buoni lavoro; quelli già acquistati possono comunque essere utilizzati entro fine 2017. Inoltre, i voucher lavoro ancora validi perché acquistati prima del 17 marzo, sono soggetti alle regole applicate prima dell’abrogazione dei buoni.

 

voucher studio centro vicenza

Le possibili alternative

Il decreto abrogativo crea un vuoto normativo che determina una serie di problemi pratici. Questo almeno fin quando non sarà messa a punto una nuova legge. Come pagare d’ora in poi le prestazioni finora retribuite con buoni lavoro? Esistono diverse alternative di lavoro flessibile che tuttavia risultano più dispendiose per i datori di lavoro e in molti casi implicano un rapporto subordinato. Il tutto con il problema aggiuntivo di molte limitazioni.

1) Lavoro a chiamata

È un particolare contratto di lavoro subordinato, tipico soprattutto del settore del turismo, della ristorazione, alberghiero e del commercio. Questo tipo di contratto prevede che un lavoratore si metta a disposizione di un datore di lavoro il quale ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati. Si tratta di un contratto applicabile solo a giovani fino a 24 anni e a lavoratori con più di 55 anni.

Il lavoratore intermittente non deve ricevere un trattamento economico e normativo meno favorevole rispetto al lavoratore di pari livello. Nei periodi di attesa, invece, il lavoratore non matura alcun trattamento né economico né normativo e non è titolare di alcun diritto spettante ai lavoratori subordinati (tranne, se dovuta, l’indennità di disponibilità). Questo contratto può essere utilizzato nel limite il massimo di 400 giornate lavorative nell’arco di tre anni solari.  Questo limite non va applicato per i lavoratori del commercio, del turismo e dello spettacolo. In caso di superamento di tale periodo, il relativo rapporto si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

2) Somministrazione

Consente di utilizzare lavoratori assunti da un somministratore (ad esempio una agenzia interinale) instaurando con loro un rapporto di lavoro flessibile. Tuttavia il numero dei dipendenti in somministrazione non può superare il 20% della forza lavoro. Lo stipendio, inoltre, non può essere inferiore a quello dei colleghi con mansioni analoghe nell’impresa utilizzatrice. Si tratta quindi di una forma contrattuale economicamente più impegnativa dei voucher lavoro.

3) Lavoro stagionale

Un’alternativa applicabile a determinate attività può essere rappresentata dai contratti stagionali. Questi però sono propri di settori particolari (come il turismo e la ristorazione) e comunque sono contratti di lavoro dipendente a tempo determinato.

In conclusione non sembrano essere molte le alternative a disposizione per superare il problema. Nel frattempo, si attende l’inizio della trattativa fra Governo e sindacati che dovrà portare alla stesura di un nuovo testo di legge sul lavoro accessorio. Intanto, all’interno di questo vuoto normativo, come detto in precedenza, esiste ancora la possibilità di utilizzare i voucher lavoro solo nel caso in cui fossero già stati acquistati entro il 17 marzo: questi buoni possono essere spesi fino al 31 dicembre 2017.

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